La Cassazione ha sentenziato che il gestore non è responsabile di scommesse illecite
Secondo la Cassazione un gestore di internet point non è responsabile della condotta di chi scommette su siti esteri.
Il gestore di un internet point non risponde dell’utilizzo da parte di un avventore che si collega al computer, messo a disposizione, di un gioco personale per giocare online su siti di allibratori stranieri. Tanto ha sentenziato la Cassazione ed ha annullato il rinvio in quanto il reato è estinto. La Corte d’Appello di Brescia aveva dichiarato non punibile il reato per la sua tenuità. Il gestore dell’internet point aveva proposto il ricorso alla Cassazione lamentando la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per mancanza del reato ascritto e il funzionario dell’Agenzia delle entrate, come testimone, ha dichiarato di non aver mai visto effettuare raccolta di scommesse all’interno dell’esercizio gestito dall’imputato e che la responsabilità era stata affermata perché nel locale erano stati rinvenuti palinsesti relativi al gioco del Calcio.
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