Una tabaccheria vicina a scuola materna non può vendere scommesse

Una tabaccheria vicina a scuola materna non può vendere scommesse

Al gestore di una tabaccheria è stata negata la licenza di vendere scommesse. Il gestore ricorre al TAR.

Il gestore ha presentato ricorso al TAR per chiedere l’annullamento del provvedimento di rigetto del rilascio dell’autorizzazizone.per raccogliere scommesse sportive. La vicenda s’è verificata a Roma in una tabaccheria che già propone giochi del Lotto e Superenalotto che chiedeva l’autorizzazione per dedicare un angolo del locale alle scommesse all’interno dei locali. La Questura ha respinto l’istanza perché a soli 230 metri è situata una scuola materna   ricadente fra “le aree sensibili” previste dall’Art.4, comma 1 della L.R., Lazio n.5/2013, che prevede una distanza non inferiore a 500 metri delle quelle aree. Con il ricorso al TAR il tabaccaio ha impugnato il provvedimento ex art. T.U..L.P.S. che non può essere applicato ad un Corner Sportivo   e inoltre ha presentato una perizia che attesta una distanza di 290 metri tra la sua tabaccheria e la scuola materna. Ma c’è di più, perché tra i soggetti a rischio non possono essere compresi bambini di età tra 3 e 6 anni. Nella memoria depositata il ricorrente ha rappresentato che la distanza delle sale giochi è stata ridotta a 250 metri dalle aree sensibili dai precedenti 500 metri

Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso

Secondo il TAR il ricorso sarebbe infondato perché: “Fermo restando il rispetto della normativa statale, è vietata l’apertura di nuove sale giochi ubicate ad una distanza inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado o strutture residenziali e istituti frequentati da giovani, anziani e strutture residenziali”. Da notare che l’art, 2, al comma 1, lettera c, definisce “Sala gioco” intesa come luogo pubblico o aperto al pubblico o circolo privato in cui siano presenti o accessibili slot machines, VLT e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente. La formulazione della normativa regionale è molto generica e consente di ricomprendere anche un “corner sportivo” anche se è una frazione del locale della tabaccheria adibito a ricevitoria delle scommesse sportive. Poi il Tar si richiama alla Costituzione di cui la giurisprudenza chiarisce che le limitazioni sono collegate alla tutela della salute e quindi consente deroghe alla libertà di iniziativa economica privata ai sensi de secondo comma dell’Art.41, di conseguenza non avrebbero rilievo di legittimità sui provvedimenti impugnati in quella sede, cioè presso il Tar, perciò il ricorso è stato respinto

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