LOGiCO chiede all’ADM di sospendere il tributo Salvasport mentre attende il giudizio del TAR

LOGiCO chiede all’ADM di sospendere il tributo Salvasport mentre attende il giudizio del TAR

 L’Associazione LOGICO, per rappresentare i principali concessionari del settore del gioco pubblico a distanza,  ha inviato una lettera  all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contenente come oggetto la richiesta di sospensione del tributo per il fondo Salvasport alla luce delle sospensive del Tar Lazio rispetto ai ricorsi delle aziende di scommesse sportive, scommesse ippiche e betting.exchange. Il Presidente della LOGICO, Marasco, l’ADM, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati interessati da alcuni decreti del TAR che hanno ritenuto lesivi gli obblighi scaturenti dalla Determinazione Direttoriale attuativa dell’art. 217 del Decreto Rilancio del 19 Maggio 2020 n. 34 “in particolare nella parte in cui impongono un cospicuo versamento entro il prossimo 30 novembre”. Si sta parlando del tributo Salvasport, messo a disposizione per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo per l’emergenza da COVID-19. I decreti del TAR hanno sospeso il pagamento del predetto tributo alle ricorrenti, sino alle udienze in Camera di Consiglio del 2 e del 4 dicembre 2020.  Alla base della richiesta, LOGiCO ricorda che i suoi associati concessionari offrono gli stessi prodotti di gioco delle società ricorrenti, che gli atti amministrativi sospesi hanno portata generale e che – nel caso in cui non si provvedesse alla sospensione o differimento dei pagamenti – è lecito prevedere ulteriori numerosi contenziosi in carico all’Agenzia, risultato contrario agli obiettivi di contenimento espressi dalla stessa nel Libro Blu 2019.  Marasco dichiara che nessun concessionario vuole sottrarsi al pagamento delle tasse ma piuttosto richiede, tramite l’Associazione di rappresentanza, di essere trattato in maniera eguale rispetto agli altri operatori. Se l’ADM non provvedesse a sospendere il provvedimento, si vedrebbero violati i principi di eguaglianza formale e sostanziale che trovano copertura all’art. 3 Cost., secondo cui i concessionari dello Stato dovrebbero essere oggettivamente trattati in maniera egualitaria a fronte di situazioni eguali.

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