Il decreto del gioco online è sotto osservazione della Commissione EU
Se le regole tecniche inerenti il rilascio delle concessioni per raccolta dei giochi, come all’articolo 5 comma 3 di marzo piace alla Commissione EU lo sapremo presto.
Il caso è quello delle regole tecniche per il gioco online che, oltre alle prestazioni, devono definire i requisiti tecnici per la raccolta a distanza dei giochi. La prima parte del decreto stabilisce gli adempimenti del concessionario che al paragrafo 2 descrive i contenuti della relazione tecnica dell’infrastruttura telematica. Nella seconda parte vengono descritti i requisiti tecnici minimi tra i quali la struttura informatica del concessionario e le caratteristiche del sistema telematico che deve informare sui sistemi di gioco che non hanno a che vedere con i servizi, la presentazione dell’offerta di gioco, il sistema dei conti di gioco e contabilità per gli importi dovuti e il sistema di monitoraggio e controllo anche in modalità automatica dell’hardware e software che devono consentire il corretto funzionamento di tutti i componenti e la rete telematica. Le risorse necessarie per realizzare l’infrastruttura del concessionario devono risiedere all’interno del territorio europeo anche se viene realizzata con soluzioni Cloud. Seguono altre specifiche come assicurare le massime garanzie in termini di capacità, disponibilità, scalabilità, prestazioni, sicurezza e controllabilità anche nella riservatezza dei dati. Ma è prevista anche una particolare disciplina per impedire il gioco compulsivo soprattutto per i giocatori in età tra 18 e 24 anni, i limiti di tempo e di spesa nonché di tutte le operazioni compiute. Attualmente l’esercizio e la raccolta dei giochi da remoto è affidato a società con concessioni rilasciate in esito alla precedente procedura di gara, ma ora sono in regime di proroga sino al 31 dicembre secondo l’articolo 1, comma 123 della legge del 29 dicembre 2022. L’intero settore dell’online è in fremente attesa del verdetto della Commissione EU che speriamo sia positivo.
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