Il Commissario UE “Breton” ha detto che la vendita dei biglietti nei Parchi dipende dal Paese d’Origine.
Rispondendo all’interrogazione dell’eurodeputato Benifei S&D, il commissario europeo Breton ha risposto: “Gli obblighi in materia introdotti dalla Legge 232/16 poi modificata dalla Legge 145/18 di vendita di biglietti per servizi di intrattenimento, riguardano sia la fornitura del servizio di intrattenimento (con obbligo di eventuali biglietti per eventi superiori ad una certa soglia) nonché ad altri servizi connessi, tra cui la vendita e rivendita online di tali biglietti, in un’ottica di prevenzione dell’evasione fiscale, ma anche a tutela dei consumatori”. Ciò detto, la Commissione Europea rileva che la maggior parte di tali norme tecniche mira a garantire che i servizi di vendita e rivendita online rispettino l’obbligo di imporre il sigillo fiscale nell’ambito di un sistema di emissione nominativo per determinare l’imposta dovuta.
Poi il sig. Thierry Breton ha voluto precisare: “Per quanto riguarda gli altri requisiti ai servizi delle società dell’informazione non connessi al settore fiscale, la Commissione rileva che il principio del Paese d’Origine stabilito dall’Art. 3 della direttiva 2000/31 CE si applica alla fornitura di servizi di biglietteria online in Italia anche da prestatori stabiliti in altri Stati”.
Insomma l’Italia è svantaggiata, infatti l’applicazione di tali fornitori anche transfrontalieri, è in contrasto con tale direttiva, a meno che non venga chiesta una deroga ai sensi dell’Art. 3, paragrafo 4, per misure adottate nei confronti di un determinato servizio transfrontaliero della società. Da notare che al riguardo la Corte di Giustizia Europea ha recentemente chiarito che tale deroga non può applicarsi a misure generali ed astratte rivolte ad una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritti in termini generali e applicabili indistintamente a qualsiasi fornitore di quella categoria di servizi.
Una questione molto complessa poiché: “I grandi portali internazionali sono soggetti solo al complesso controllo di idoneità italiano, diverso da tutti gli altri sistemi europei e a vincoli che limitano rigorosamente le vendite a un pubblico formato da famiglie e gruppi. Quindi è impossibile per i parchi da divertimento italiani, diversamente dai concorrenti europei, interagire con piattaforme internazionali e competere ad armi pari con i colleghi europei, con notevole danno economico”. Poiché l’Italia è parte integrante della Comunità europea, sarebbe favorevole, e crediamo anche giusto, eliminare le barriere normative che impediscono di collegare, senza ulteriore approvazione, un sistema di marketing e vendita internazionale online alle piattaforme già approvate dalla legge italiana.
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