Il giornalista Sansa non diffamò Roberto Cota

Il giornalista Sansa non diffamò Roberto Cota

La contesa tra il sig. Cota e il giornalista Sansa nasce perché Cota aveva rapporti con gli operatori delle slot.

L’Avv. Cota era ricorso alla legge perché, secondo lui, Sansa aveva espresso parole offensive per la reputazione dell’Avvocato avendo accostati i gestori delle sale giochi ad ambienti criminali. La Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha però giudicato infondato il ricorso presentato dall’Avv. Cota contro la sentenza della Corte di Appello di Torino ed ha assolto il giornalista Ferruccio Sansa dall’accusa di diffamazione “perché il fatto non costituisce reato”. Di fatto Ferruccio Sansa aveva nel corso della trasmissione radiofonica “Italia sotto Inchiesta” denunciato il legame tra la politica e i gestori degli apparecchi automatici installati nelle sale giochi, spesso legati alla criminalità organizzata, invitando Roberto Cota, che difendeva i gestori delle sale di Novara, ad astenersi dal prestare attività professionale in loro favore e aveva evidenziato, per un verso, che i fatti riferiti contenevano un nucleo di verità mentre allora Cota era Presidente della Regione Piemonte e difendeva una società che gestiva sale gioco in una controversia con il comune di Novara. Per la Corte d’Appello Sansa si era limitato ad esprimere un giudizio in termini ipotetici circa l’inopportunità che un personaggio pubblico, che aveva rivestito una posizione di rilievo nell’ambito politico regionale, prestasse la propria opera professionale a soggetti di società che gestivano gli apparecchi automatici da intrattenimento per programmi di scommesse a pagamento vicini ad ambienti criminali. Il giudice di merito ha concluso nel senso che le affermazioni dell’imputato, ancorché ledere la reputazione di Cota, erano effettivamente prive di antigiuridicità in quanto scriminate dal diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero sotto forma di formulazione di un giudizio su un tema di interesse pubblico. La Cassazione ha trovato che le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sono corrette in diritto e ineccepibili sul piano logico perché va rilevato che non si registra la contraddittorietà tra l’esclusione che la polemica di Sansa fosse indirizzata verso l’attività politica di Cota e il riconoscimento in favore dell’imputato della discriminante della critica politica. Di fatto è inopportuno che un personaggio del calibro di Roberto Cota, già Presidente della Regione Piemonte, abbia prestato la sua opera professionale in favore di centri d’interesse economico potenzialmente connessi ad ambienti malavitosi. Così COTA è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali a favore di Sansa.

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