La Costituzione italiana confligge con i regolamenti regionali

La Costituzione italiana confligge con i regolamenti regionali

La bella Costituzione italiana, a causa di qualche lacuna, lascia ingiustificati spazi di manovra nell’applicazione delle Competenze da parte delle Regioni.

 Diciamo subito che lo Stato Italiano non è uno Stato Federale dove le Regioni hanno ampia possibilità di emanare proprie leggi e regolamenti e tuttavia la Costituzione ha attribuito loro alcune competenze in considerazione delle diverse esigenze locali come, ad esempio, la sanità pubblica che ovviamente presenta aspetti diversi da Regione a Regione. In quanto al termine “competenza” non deve essere confuso con legiferazione perchè è soprattutto inteso come “spettanza o capacità di giudizio o di applicazione” delle leggi che vengono emanate dal Parlamento, cioè dallo Stato Centrale.  Nei Paesi a regime federale le Regioni possono decidere anche sull’espulsione dal loro territorio di cittadini che hanno commesso gravi infrazioni o reati, ma in uno Stato nel quale spetta soltanto al Parlamento nazionale legiferare, le competenze delle Regioni sono limitate all’applicazione delle leggi nazionali con minima possibilità di derogare o modificarle a seconda della specifica situazione locale.

Ogni normativa regionale è soggetta al vaglio della legittimità costituzionale

 Nel caso del gioco lecito italiano le competenze che invocano le Regioni vanno ben oltre il rapporto Stato Regioni e fanno sorgere il dubbio di legittimità degli stessi regolamenti che esse possono disporre in consonanza ai principi fondanti della nostra Costituzione.  Ovviamente le Regioni, ricorrendo al semplice escamotage della “salvaguardia della salute pubblica” dribblano completamente i poteri dello Stato in materia di gioco (apertura di nuovi luoghi, la loro ubicazione, le distanze, ecc.) A questo punto sorgono tra Stato e Regioni alcuni contrasti sulle competenze: A chi spetta decidere sulla gestione del settore del gioco lecito? Hanno le Regioni sconfinato nell’applicazione delle loro pur minime possibilità nell’applicazione delle competenze? E’ costituzionalmente accettabile che una o più regioni, con la motivazione della salute pubblica, possano annichilire un settore economico riconosciuto e autorizzato dallo Stato? E come stiamo con la libertà d’impresa e dell’iniziativa economica sancite dall’art. 41 della Costituzione? Una recente pronuncia della Corte Europea afferma che gli Stati membri possono derogare o restringere i diritti dei cittadini nei singoli Stati e limitare alcune libertà se i provvedimenti mirano alla tutela dell’interesse pubblico tra cui ricorre la salute dei cittadini, ma ovviamente è lo Stato che deve agire e non le Regioni, né lo Stato può invocare la salvaguardia della salute pubblica quando le attività economiche dei cittadini sono state lecitamente e regolarmente autorizzate dallo Stato membro. Sul piatto del gioco lecito italiano pesano molte incongruenze e profili di incostituzionalità se le Regioni insistono nel loro atteggiamento punitivo verso le attività di gioco che esprimono nelle loro leggi. Dal canto suo lo Stato Centrale sembra reagire svogliatamente in difesa del settore gaming che ha autorizzato, ma se non si pone fine alla concorrenza della podestà legislativa e si ripristina un rapporto costruttivo tra le due massime entità politiche, non resta altro che chiedere il parere della Corte Costituzionale che dovrà appianare una volta per tutte il conflitto di competenze creato dalla Costituzione.

Massimo Ranalli

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