La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio annulla una cartella sul Preu

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto il ricorso di un contribuente e annullato l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento contestava la mancata contabilizzazione di ricavi derivanti dalla gestione di apparecchi da intrattenimento, ma era carente sotto il profilo della motivazione e viziato dall’assenza di un adeguato contraddittorio con il contribuente. L’importo dei ricavi non dichiarato era di 107.518 euro secondo quanto trasmesso dalle società concessionarie della rete telematica per il controllo del gioco. Il contribuente aveva impugnato l’accertamento eccependo la violazione del principio del contraddittorio, la carenza di motivazione dell’atto e l’assenza della delega per la firma dell’avviso. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con la sentenza del 2022 aveva respinto il ricorso del contribuente condannandolo al pagamento delle liti, di conseguenza il contribuente ha presentato appello ribadendo i vizi formali e sostanziali del procedimento con riferimento ad una precedente ordinanza della Corte di Cassazione. La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha ritenuto fondato l’appello perché l’Agenzia delle Entrate non aveva prodotto in giudizio il documento contenente l’elenco dei ricavi contestati. Secondo la Corte non era sufficiente riportare nell’avviso una mera elencazione dei ricavi. La Corte ha anche richiamato la giurisprudenza della Cassazione sulla validità del giudicato esterno in materia tributaria sottolineando l’interazione col contribuente che sarebbe stata necessaria per garantire un accertamento più corretto e quindi rifacendosi a quanto affermato dalla Suprema Corte che aveva dato ragione al contribuente. Alla luce di queste considerazioni, il Tar ha annullato l’avviso di accertamento e accolto l’appello del contribuente.
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