Due errori di giudizio a Bolzano
Si tratta degli errori commessi nel giudizio di revocazione sul distanziometro a Bolzano.
La spinosa questione del giudizio di revocazione del distanziometro a Bolzano parte dal 2016 quando, a fronte della norma sul distanziometro, vennero trovate alcune sale collocate in zone vietate dei territori comunali. Le Sale restarono aperte beneficiando delle sospensive cautelari riconosciute dal TAR e in secondo grado dal Consiglio di Stato. Il giudizio si concluse il 31/11/ 2022 con il rigetto delle istanze di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato. Dunque i presupposti per la revocabilità della sentenza sono definiti ai sensi del combinato disposto degli Artt.li106 c.p..a. e 395 n-4 c.p.c. In particolare l’Art. 395 chiarisce che le sentenze possono essere impugnate per revocazione” se la sentenza è l’effetto di un errore risultante dagli atti o documenti della Causa, che possono essere una errata od omessa percezione del contenuto degli atti di giudizio. Insomma la norma richiede che siano emerse nel giudizio due diverse rappresentazioni della medesima circostanza, derivanti dalla sentenza impugnata o dagli atti processuali.
Il primo errore rappresentato è che “La sentenza impugnata con giudizio di revocazione afferma che risulta assodato che spostare in periferia l’offerta di gioco e le sale significa tutelare i giocatori razionali, sebbene il CTU evidenzi l’immunità dal rischio per tali soggetti specifici che il distanziometro rischia di essere contro lo scopo perché marginalizza e favorisce la compulsività degli utenti. La sentenza impugnata non considera che azzerando l’offerta di gioco pubblico nel centro, e marginalizzandola in periferia, sarebbero salvaguardati solo pochi utenti razionali, ma sicuramente non i più ben numerosi utenti razionali delle periferie”.
Il secondo errore evidenziato nella sentenza impugnata nel giudizio di revocazione afferma che le sale possano spostarsi in periferia senza problemi: “Perché la distanza degli esercizi dal baricentro dei vari Comuni non costituisce un fattore incidente sulla capacità complessiva di raccolta degli esercizi medesimi, posto che la spesa complessiva destinata ai diversi prodotti di gioco è molto più elevata nel caso di giocatori problematici e patologici, molto più propensi allo spostamento verso nuovi siti e che, per altro verso, la specializzazione dell’offerta sulle categorie dei giocatori ad elevato rischio è più redditizia per le imprese offerenti”. Notiamo che nella sentenza di revocazione vi è una errata percezione di maggiori ricavi da parte dei giocatori patologici che, invece, è solo di breve periodo e inoltre era proprio ciò che ha indotto le Amministrazioni locali ad allontanare le sale dal Centro delle città per combattere la dipendenza.
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