Concessionario disconnette le Slot, il Tribunale lo condann
Il tribunale di Roma ha condannato a pagare i danni un operatore al uale erano state disconnesse le Slot machines.
Un gestore ha chiamato in giudizio un concessionario dinanzi al Tribunale di Roma perché, avendo stipulato con il concessionario un regolare contratto per la raccolta del gioco collegandosi alla sua rete senza alcuna comunicazione, s’è trovato gli apparecchi disconnessi. Anche le richieste di riattivazione erano rimaste inascoltate perché, secondo il concessionario che non aveva accettato la mediazione, aveva comunicato al gestore la decadenza dei nulla osta di alcuni apparecchi AWP per scarsa affidabilità del gestore. A sua volta il gestore aveva lamentato che il concessionario non aveva osservato i criteri previsti dagli articoli 1175 c.c. e 1375 c.c., né i patti contrattuali e non aveva ottemperato all’obbligo di comunicare per iscritto la volontà di risolvere il rapporto contrattuale. Ovviamente il gestore aveva subito ingenti danni a causa della disconnessione, calcolati in 180.000 seguiti dalla perdita derivante dal mancato conseguimento di tutte le occasioni connesse a una corretta esecuzione del contratto violato.
Il Tribunale di Roma ha condannato il concessionario per non aver adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti del gestore e ha spiegato: “E’ controverso che il concessionario abbia distaccato le macchine dal proprio impianto centrale, il collegamento con i terminali posti negli esercizi commerciali del gestore, utilizzati per lo svolgimento dell’attività di cui ai contratti e che non abbia fornito la prova documentale di aver manifestato al gestore la volontà di recedere dal rapporto contrattuale o di risolverlo nella forma convenzionale pattuita”. Cioè il concessionario non ha prodotto il testo della lettera raccomandata, né il messaggio di posta elettronica o il fax, costituenti le forme previste nella clausola contrattuale contenuta in entrambi i contratti e idonea a manifestare la volontà di recedere dal rapporto contrattuale. Da ciò ne è conseguito l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno di carattere patrimoniale patito costituito dalla somma di 10.159,50 euro impiegata dal gestore per acquistare apparecchiature AWP. A tale importo va aggiunta la cifra complessiva di 3.510, 40 euro pari ai canoni di noleggio di alcuni apparecchi e agli importi indicati oltre agli interessi al saggio legale ex Art.1284 c.c. dalla data della domanda, al saldo. In quanto al risarcimento da lucro va commisurato all’importo mensile ricavato dal gestore dall’esercizio dell’attività del gioco lecito interrotta dal concessionario. Mentre altri introiti vanno considerati dalle chiusure degli esercizi commerciali disposte per effetto delle misure sanitarie adottate per fronteggiare la pandemia da COVID 19 sulla base di euro 600.000, comprensivi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Anche i potenti talvolta piangono!
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