Circolare dell’ADM sugli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro.
Nella Circolare sono definite le regole tecniche da adottare negli apparecchi dell’Amusement.
La Circolare, firmata dal dirigente Antonio Giuliani, indica i requisiti comuni alle varie categorie di appartenenza degli apparecchi e ne chiarisce la modalità di funzionamento e se devono essere incluse nella valutazione di conformità alle norme vigenti. Stiamo parlando dei simulatori e degli apparecchi del comma 7, lett. c) e c ter) che sono soggette a certificazione per essere immesse in commercio. In quanto alla verifica tecnica relativa all’omologazione, come prevede l’Art. 38, comma 3, della legge 388/2000, nel provvedimento è stato semplificato l’iter della certificazione e gli organi di verifica possono attuare una verifica semplice che consiste nell’analisi dei documenti e della scheda esplicativa, oltre alla documentazione tecnica, che poi devono essere forniti all’importatore per rendere meno onerosa la procedura di certificazione rispetto a come era stata strutturata prima. Gli apparecchi della categoria coma 7, lett. C) possono essere collegati in rete per monitoraggio e controllo, nonché per la formazione di classifiche durante il gioco simultaneo a distanza, sempre con le modalità fissate nella determinazione di approvazione delle regole tecniche di produzione. Tutti i nulla osta per la messa in esercizio esistenti scadono a decorrere dal 31mo dicembre 2021, dopo tale data dovranno essere richiesti nuovi nulla osta a decorrere dal 1mo gennaio 2022. Per gli apparecchi alle lettere a) e c) del comma 7, verificati e certificati, restano validi i nulla osta di distribuzione esistenti, fermo restando l’obbligo di richiesta di nuovi nulla osta per la messa in esercizio.
Entro il 31 dicembre 2021, per gli apparecchi attualmente in esercizio sono previsti i seguenti adempimenti: “Per gli apparecchi installati prima del 1mo gennaio 2003, apparecchi elettronici ed elettromeccanici di cui all’art. 14 bis, comma 5, del DRP n.640/1972, installati alla data del 1mo giugno 2021, è richiesto al proprietario di presentare una autocertificazione che ha per oggetto la conformità alle regole tecniche vigenti, nonché la relativa ubicazione, ai fini del rilascio del successivo nulla osta di esercizio. La dichiarazione deve essere presentata agli uffici dell’Agenzia territorialmente competente, che provvederà successivamente ai relativi controlli”.
I principali principi sono questi, ma di regolamenti, sotto regolamenti e altre incombenze burocratiche ce ne sono ancora molte. Leggete la Circolare.
Solo gli utenti registrati possono commentare. Clicca qui