Non serve il nulla osta per i giochi del comma 7 c

Non serve il nulla osta per i giochi del comma 7 c

La Corte d’Appello di Firenze ha accolto la tesi di un gestore contrario al Nulla Osta ADM per giochi del comma 7c.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno subito impugnato la sentenza della Corte di Firenze, ma il Tribunale ha accolto la tesi del gestore perché l’ha ritenuta in contrasto con la direttiva 123/2006CE. Nella sostanza la Corte Europea aveva sancito che spetta ai giudici nazionali effettuare una valutazione delle circostanze alla base dell’adozione e dell’attuazione di una normativa restrittiva sulla scorta degli elementi di prova forniti dalle autorità competenti dello Stato Membro per dimostrare la sussistenza di obbiettivi idonei a legittimare un ostacolo ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE. Qualora manchino tali giustificazioni, i giudici nazionali devono poter trarre tutte le conseguenze derivanti da tale mancanza. Poi aggiunge che si devono valutare nel caso di specie restrizioni giustificate dal controllo del gioco di azzardo illecito, di contrasto alla ludopatia e di controllo del maneggio di denaro pubblico. Nella difesa finale l’Avvocatura dello Stato ha ritenuto che è una inutile duplicazione il nulla osta alla produzione rispetto al nulla osta alla messa in circolazione ed ha insistito sulla sussistenza di ragioni di ordine pubblico rinvenibili nella necessità di prevenire la degenerazione criminale.

La replica all’Avvocatura è stata così formulata: Anche volendo ritenere superata l’argomentazione sopra riportata, neppure può dirsi l’appello accoglibile sulla base del principio sopra espresso, escludendosi una generale inclusione nella necessità del nulla osta di tutti i giochi leciti, ivi compresi i giochi di cui al comma 7 lett. c, come invece sembra emergere dall’irrogazione della sanzione da parte dell’autorità amministrativa, con l’applicazione della normativa comunitaria e disapplicazione della normativa interna. In effetti secondo l’Avvocatura si trattava di giochi del Lotto e delle Scommesse e quindi era necessario tutelare la salute pubblica, ma non c’era alcun riferimento ai macchinari oggetto dell’ingiunzione, con riferimento a giochi leciti che prevedono l’abilità manuale che non distribuiscono denaro e che vengono operati con un costo fisso per ogni singola partita, perciò sono da escludere dal rischio di provocare ludopatia, né attraggono giocatori in cerca di guadagni.

 

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