Tassa di stabilità non pagata non è danno erariale
La Corte dei Conti ribadisce la recente sentenza che ha deciso sul mancato pagamento di quota parte della tassa di 500 milioni prevista dalla legge di stabilità 2015.
Il mancato versamento della tassa da parte del gestore non è causa di danno diretto all’Agenzia delle Dogane e Monopoli perché non riguarda l’incameramento delle giocate al netto delle vincite, e quindi da riversare, ma trattasi di un minor aggio concessorio a cui il gestore deve attenersi nel rapporto contrattuale con il concessionario di Rete.
La sezione giurisdizionale del Lazio ha stabilito che “Sussiste il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, presupposto indefettibile per la responsabilità erariale”. Difatti il gestore che esercita una attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi e che provvede materialmente a prelevarne le somme, è parte della filiera del gioco e come tale è “incaricato di pubblico servizio”.
Come affermato dalla Corte Costituzionale, tutti gli operatori della filiera, e quindi anche i gestori, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 sono obbligati a riversare l’intero ricavato delle giocate al netto delle vincite, trattenendo il compenso a loro spettante. La Corte Costituzionale ha affermato inizialmente che i gestori erano tenuti a riversare l’intero ricavato delle giocate senza possibilità di trattenere il compenso loro spettante, ora invece sono obbligati anch’essi, ma solo in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015 perché la nuova disposizione della legge di stabilità non menziona l’obbligo per i gestori ed esercenti di riversare ai concessionari il ricavato delle giocate comprensivo del compenso loro spettante sulla base degli accordi contrattuali. Quindi la correlazione dell’importo con il compenso-aggio degli operatori della filiera non può essere sovrapposta con l’ammontare delle giocate. Di conseguenza il mancato versamento del maggior prelievo, “quota legge di stabilità 2015”, da parte del gestore al concessionario e in sostanza un minor compenso dovuto all’ADM dal concessionario e del quale il gestore, a sua volta, doveva in proporzione nettizzare in minor misura le somme delle giocate da restituire al concessionario al netto delle vincite secondo la richiesta del concessionario. Detto in altri termini, la soma correlata al minor compenso non riguarda l’incameramento delle giocate, ove non ci sarebbero dubbi in ordine al danno erariale, ma il minor aggio concessorio o compenso contrattuale al quale ciascun operatore della filiera gioco, secondo le citate norme, doveva attenersi nel 2015 ai fini del miglioramento degli obbiettivi di finanza pubblica.
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