A Milano la Corte d’Appello annulla la sanzione a produttore di AWP
La Corte d’appello milanese, non solo ha riformato la Sentenza di primo grado inflitta al produttore, ma ha anche condannato ADM alle spese del doppio grado.
Al produttore era stata contestata la non conformità alle regole tecniche di apparecchi del comma 6 in funzione, perché non era connesso in rete. Secondo l’opinione di ADM il fatto che gli apparecchi non fossero andati in blocco pur non essendo connessi alla rete, sarebbe stato indice di non conformità della scheda sotto il profilo della inefficacia di sistemi antimanomissione. La Ditta sanzionata, difesa dagli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti, ha sostenuto l ‘estraneità del produttore al fatto perché non si poteva escludere che il funzionamento fosse stato indotto da espedienti fraudolenti installati dopo l’installazione, quindi suscettibili di eludere i dispositivi di inibizione; ma ADM ha ritenuto che il difetto di collegamento può essere attribuito ad una non conformità imputabile al produttore mentre il Tribunale di Primo Grado aveva condiviso l’opinione di ADM. La Corte d’Appello di Milano non è stata dello stesso parere ed ha accolto le tesi della difesa del produttore. La sentenza recita: “E’ incontroverso che l’appellante, nella sua qualità di produttore, non possa rispondere di tale condotta perché non ha il controllo in relazione alle modalità di installazione e gestione degli apparecchi e inoltre responsabile del collegamento è il concessionario che gestisce la rete e il gestore che ne è la lunga mano con l’esercente che, con l’installazione degli apparecchi nel suo locale, assume precisi obblighi contrattuali in merito al collegamento stesso”. Per quanto riguarda la responsabilità, l’appellante ha fornito in appello un nuovo documento volto a dimostrare il possibile funzionamento degli apparecchi da intrattenimento, pur senza collegamento alla rete telematica per effetto di condotte non imputabili al produttore che li ha realizzati conformemente alla prescrizione di legge. In mancanza di prova dell’imputabilità al produttore della condotta, consistente nel funzionamento degli apparecchi in assenza di collegamento alla rete telematica, l’ordinanza ingiunzione è stata quindi annullata. L’Avv. Marco Ripamonti ha chiosato: “Sentenza giusta e corretta.”
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