Sul distanziometro il Consiglio di Stato annulla il provvedimento

Sul distanziometro il Consiglio di Stato annulla il provvedimento

Nel 2018 il legale rappresentante di una società presentava al S.U.A.R, dell’Unione dei Comuni Valdera istanza per apertura di un locale di pubblico spettacolo.

Il Comune di Valdera aveva approvato il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito stabilendo che tra le attività dovesse sussistere una distanza non inferiore a 500 metri. La società ebbe il diniego del Comune, e l’Avv, Cino Benelli proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, ma il giudice respingeva il ricorso presupponendo che l’amministrazione non avrebbe potuto imporre al gestore della sala giochi, che aveva in precedenza ottenuto l’autorizzazione , di spostare la propria attività per consentire l’insediamento di una discoteca e pregiudicando irragionevolmente il diritto di svolgere liberamente la propria attività già precedentemente assentita e che l’inclusione delle discoteche nell’elenco dei luoghi sensibili di cui al Regolamento impugnato fosse giustificata col dettato legislativo di riferimento e ragionevole.

La società faceva ricorso in appello al Consiglio di Stato con i seguenti motivi di impugnazione:

1) Illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza appellata riferiti al primo motivo di ricorso di primo grado.

2) Illegittimità dei capi e sottocapi della sentenza appellata riferiti al secondo motivo di ricorso di primo grado e proponeva quindi, di seguito, le domande ed eccezioni formulate nel precedente grado di giudizio.

Costituitasi in giudizio, l’Unione Valdera concludeva per l’infondatezza del gravame chiedendone la reiezione. Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, il Collegio ha ritenuto che l’appello sia fondato. Con il primo gravame si contesta la sentenza appellata e il provvedimento reiettivo originariamente impugnato, ossia che la disciplina dettata dal regolamento per l’esercizio del gioco lecito in materia di distanze varrebbe non soltanto per i centri di scommesse e per gli spazi deputati al gioco ma, reciprocamente, pure per i cd luoghi sensibili tra i quali dovrebbe rientrare il locale in oggetto e quindi dovuto anche da parte di una nuova attività aggregativa di soggetti potenzialmente vulnerabili che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia di rispetto. Poi l’appellante ha esposto ulteriori questioni che erano già state considerate dal primo giudice, concernenti l’applicabilità o meno della disciplina regolamentare al caso in esame, giusta l’esclusione prevista dall’Art. 5 comma 3 del suddetto regolamento. Analogamente dicasi delle difese articolate con il secondo motivo d’appello, vertenti sulla individuazione della “discoteca” quale luogo sensibile”, l’appello è stato accolto.

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