Dopo la pronuncia della Corte Europea il Tribunale di Roma conferma che il gestore deve pagare

Dopo la pronuncia della Corte Europea il Tribunale di Roma conferma che il gestore deve pagare

In merito alla tassa dei 500 milioni, il Tribunale civile di Roma ha sentenziato che il gestore deve versare la sua quota parte.

L’annosa vicenda dei 500 milioni richiesti dallo Stato ha finalmente un porto d’approdo perchè nella causa di una società della rete slot e VLT è stato stabilito che la norma impone al gestore di versare al concessionario la quota parte della tassa dei 500 milioni richiesta dalla legge di stabilità. Dunque la norma è legittima e non vi sono dubbi nella modalità di calcolo della quota dovuta al concessionario aggiungendo che l’ADM non deve essere coinvolta. E’ ovvio che la sentenza fa riferimento alla pronuncia della Corte Europea che ha evidenziato: “Salva verifica da parte del giudice del rinvio dei fascicoli a disposizione della Corte, non risulta che il prelievo abbia determinato una discriminazione tra i concessionari dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco, riservando un trattamento meno favorevole ai transfrontalieri rispetto a quelli interni, del resto in quale misura il prelievo avrebbe causato una discriminazione alla rovescia. Tale discriminazione non emerge anche nel presente procedimento, considerato che la normativa in oggetto non fa differenza tra soggetti nazionali ed esteri”. Né risulta che siano stati privilegiati altri settori del gioco da parte dei concessionari, segnatamente del gioco online. E quindi dagli atti di questo procedimento si può giungere a conclusioni diverse soltanto nel caso che il giudice nazionale constati, per effetto del prelievo del 2015, una restrizione della libertà garantita dall’Art. 49 TFUE. In sostanza il giudice romano non ha constatato una illegittimità della normativa alla luce della suddetta pronuncia. Il fatto che il gestore debba versare alla concessionaria anche la quota di sua pertinenza e quella di pertinenza dei singoli esercenti è conseguenza della circostanza che il gestore è, come contrattualmente previsto, mandatario di tutto l’incasso proveniente dalle macchine da gioco.

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